FONTE: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
A cura della Div. IV della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Normativa di riferimento
Descrizione sintetica delle attività
Verifica della conformità dell’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per la coltivazione commerciale a fini della produzione di alimenti e mangimi, alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l’immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La programmazione del controllo ufficiale ha l’obiettivo di verificare il rispetto delle condizioni, relative all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per la coltivazione commerciale a fini della produzione di alimenti e mangimi, stabilite al momento dell’autorizzazione sulla base della valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE.
Luogo e momento del controllo
Sulla base del programma operativo nazionale annuale, ciascuna amministrazione / regione redige un programma operativo annuale delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione degli OGM annotati nei registri informatici predisposti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e dell’art. 31 della direttiva 2001/18/CE.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce autonomamente nel suo programma operativo annuale delle ispezioni la frequenza dei controlli.
Metodi e tecniche
Le ispezioni sono effettuate nei siti di coltivazione di OGM con campionamento di materiale vegetale; il materiale vegetale campionato viene sottoposto a controlli analitici secondo standardizzati a livello di Unione europea.
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l’attività di vigilanza effettuata, un resoconto sulle attività di vigilanza svolte al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero dell’ambiente redige un rapporto annuale, comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive anche allo scopo di razionalizzare l’attività di vigilanza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Autorità Competente Centrale
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, Divisione IV
Ruolo: Autorità nazionale competente ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
Autorità Competente Regionale
Le Amministrazioni regionali non hanno individuato strutture per svolgere il ruolo di autorità competenti regionale
Laboratori
Per le attività analitiche previste dal piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM vengono utilizzati i laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) ed eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle amministrazioni regionali (http://www.izslt.it/crogm/network-italiano-dei-laboratori-ogm-nilo/)
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015